Ex affiliata di D&G lamenta di essere stata truffata per 1,5 milioni di dollari tribunale di Milano fissa udienza per il 12 gennaio 2016
(NL/5392441892) PANAMA CITY, PANAMA Nel 2013, la società DOLGA Trading Corp, ex affiliata di D&G a Panama città, aveva citato Dolce & Gabbana dinanzi ad un collegio arbitrale a Milano, contestando linadempimento dellobbligo di fornitura negli anni 2012 e 2013. Il collegio arbitrale ha confermato linadempimento contrattuale e ha conseguentemente condannato Dolce & Gabbana al risarcimento del lucro cessante. La società di Panama ha tuttavia riscontrato un errore di calcolo nellordine dei milioni a suo svantaggio.
Entrambe le parti avevano scelto uno dei complessivi tre arbitri. Dolce & Gabbana aveva nominato un noto giurista di diritto commerciale milanese. Il calcolo del lucro cessante in merito ad un inadempimento di contratto internazionale di fornitura merce costituisce un compito ordinario per un giuscommercialista. Un avvocato italiano esperto in diritto commerciale conosce larticolo 76 CISG, nonché larticolo 1518 del codice civile italiano, in base al quale il mancato guadagno lordo, e non il mancato guadagno netto, deve essere rimborsato. Le spese non devono pertanto essere considerate. La società DOLGA accusa gli arbitri non solo di averle illegittimamente imposto dei costi, ma di avere anche, a suo ulteriore svantaggio, raddoppiato siffatti costi.
Alla luce del rigetto della sua istanza di correzione, la DOLGA si chiedeva: Nel caso di specie si tratta di colpa grave oppure dolo? Traeva qualche speranza dallaffermazione di Stefano Gabbana, che in seguito alla sua per la p.m. milanese Laura Pedio alquanto sorprendente assoluzione dal reato di evasione fiscale da parte della Corte di Cassazione il 24 ottobre 2014 a Roma, aveva asserito: Siamo delle persone oneste.
Nella consapevolezza che un imprenditore onesto non accetterebbe un arricchimento ingiustificato di vari milioni sulla base di un mero errore di calcolo ai danni di un vecchio socio daffari, la DOLGA si è rivolta allallora amministratore delegato Alfonso Dolce. È però rimasta vana la richiesta a lui avanzata, cioè di risarcire il danno per il periodo accertato, come lo farebbe un imprenditore onesto.
Non occorre essere né un matematico, né un giurista per facilmente comprendere il seguente errore di calcolo. Il collegio arbitrale per i primi cinque mesi del 2012 ha confermato un guadagno netto di $ 649.121,78 in capo alla società del Panama. La stima del lucro cessante per i rimanenti sette mesi dellanno 2012 si basava sulle stesse condizioni di acquisto e vendita. Conseguentemente, per lanno 2012 il guadagno netto medio al mese sarebbe dovuto essere quantificato in $129.824,356. Ciò significa, che DOLGA nei sette mesi da giugno a dicembre 2012 si è lasciata sfuggire un guadagno netto di $ 908.770,49. Il collegio arbitrale però ha indicato solo $ 137.705,38.
La sperequazione tra $ 649.121,78 per 5 mesi e $ 137.705,38 per 7 mesi è visibile a tutti.
Stando ai calcoli di DOLGA, lerrore ha causato un danno complessivo di 1,5 milioni di dollari. Il 28 agosto 2015, la DOLGA ha dunque, con un atto di citazione di 89 pagine, citato in giudizio Dolce & Gabbana. In data 11 settembre 2015, sub RG 3040/2015, la competente prima sezione civile della Corte dAppello di Milano ha fissato la prima udienza per il 12 gennaio 2016 alle ore 9.15. DOLGA sta inoltre valutando se anche la p.m. milanese Laura Pedio dovrebbe nuovamente svolgere delle indagini nei confronti di Dolce & Gabbana.
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